Onorevoli Colleghi! - Il territorio nazionale italiano è costituito per il 76,8 per cento da zone collinari e montane e per più dell'80 per cento da aree rurali, dove l'agricoltura, anche quando non è in grado di svolgere un ruolo economicamente decisivo, contribuisce a determinare le caratteristiche sociali, ambientali e paesaggistiche.
In queste aree, la presenza attiva e vitale dell'agricoltura è spesso indispensabile per garantire la tenuta, non solo economica, ma anche sociale, ambientale e culturale dei sistemi locali. E ciò a prescindere dal fatto che l'agricoltura riesca a svolgere un ruolo produttivo di interesse economico o commerciale.
Per tali motivi, il mantenimento delle attività agricole nelle aree montane finisce per coincidere con il mantenimento della presenza umana che, come noto, è la condizione prioritaria per limitare i fenomeni di degrado, i cui costi - espliciti ed impliciti - ricadono inevitabilmente sull'intera collettività. Per questo motivo, la tenuta dei sistemi socio-economici delle aree montane è da considerare a tutti gli effetti un interesse nazionale di prioritaria rilevanza.
Tra le attività agricole in grado di svolgere un ruolo particolarmente rilevante ai fini della conservazione non solo dei livelli di sviluppo economico, ma anche - e soprattutto - del complesso dei valori
a) all'articolo 1, l'esonero, per i produttori operanti nei territori montani, dagli obblighi derivanti dall'applicazione del regime comunitario delle quote latte;
b) all'articolo 2, il ritiro da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dei quantitativi individuali di riferimento precedentemente assegnati ai produttori operanti nei territori montani e la redistribuzione, attraverso la riserva nazionale, di tali quantitativi secondo i criteri e le priorità previsti dal decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003. Nel caso in cui i produttori operanti in zone montane abbiano acquistato i quantitativi, è previsto che il ritiro da parte dell'AGEA avvenga a titolo oneroso al prezzo di acquisto attualizzato;
c) all'articolo 3, la possibilità di avviare nuove attività di allevamento bovino da latte in regime di deroga nelle zone montane, prevedendo che esse possano essere autorizzate solo previo accertamento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trentino e di Bolzano, dell'effettivo svolgimento delle stesse attività sui territori interessati, in modo coerente con le tecniche di allevamento tradizionalmente praticate nei territori stessi.
Vista la particolare rilevanza che le disposizioni della presente proposta di legge hanno per le aree ed i soggetti interessati, se ne raccomanda la tempestiva approvazione.